Statuto

Art. 1 E’ costituita una associazione  medica composta da  medici specialisti in branche ortopediche, fisiatriche, reumatologiche,  denominata AFORT; la cui sede è in Roma, Largo Dei Colli Albani n. 39.
 
Art. 2 L’ associazione è apartitica e senza fini di lucro  che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed accoglie indistintamente tutti i medici    specialisti in branche ortopediche, fisiatriche, reumatologiche regolarmente iscritti ad un ordine professionale del territorio italiano e che accettano e perseguono esclusivamente i fini dell'associazione.
 
Art. 3  E' esclusivamente obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolto al pubblico, della locuzione " organizzazione non lucrativa di utilità sociale " o dell'acronimo " ONLUS ".
 
Art. 4 E' un'associazione che rivolge la sua esclusiva ed unica attività nei confronti di soggetti svantaggiati affetti da malattie comportanti menomazioni temporanee o non (gravi politraumatizzati ed amputati di arti con deficit motori, sclerosi multipla, osteoporosi grave e severa, disabilità motorie, cerebropatie, esiti di ictus cerebrali, malattie immunologiche e reumatologiche a grave compromissione motoria e funzionale), soggetti disabili di natura psichica e fisica, anziani non autosufficienti che sono in disagio economico; soggetti, insomma, che sono reietti dalla società; promuove inoltre la formazione professionale scientifica biomedica svolta nel rispetto delle leggi vigenti ed ispirata ai principi di inviolabilità, integrità fisica e psichica nel rispetto della vita della persona; favorisce inoltre l'informazione sanitaria rivolta sia al cittadino dotato di integrità fisica e sia ai soggetti svantaggiati affetti da menomazioni totali e temporanee; promuove come attività connesse la formazione professionale diretta a migliorare ed accrescere sia nel soggetto svantaggiato nonchè in quello integro una maggiore fiducia e consapevolezza del ruolo determinante del medico specialista.
 
Art. 5  L'Associazione prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6  Possono essere ammesse in qualità di soci le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2 e prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
 
Art. 7  Il Comitato Direttivo è composto da un Presidente, Vice Presidente, Segretario.
 
Art. 8  Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Comitato Direttivo.
 
Art. 9  La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei soci dopo il versamento della quota associativa che è di Euro 20,00 annui.
 
Art. 10  L’ ammissione prevede l'accettazione e l'osservanza del presente statuto ed il pagamento della quota annuale.

 Art. 11  L’ esclusione si determina in seguito a decisione presa a maggioranza da parte del Comitato Direttivo e dall' Assemblea dei Soci per inadempienza alle norme statutarie, morosità o attività contrarie ai fini dell'Associazione.
 
Art. 12  L' esercizio delle funzioni sociali è demandato al Comitato Direttivo ed all' Assemblea dei Soci in comune accordo.
 
Art. 13  L' Assemblea dei Soci si svolge una volta l'anno; l'attività assembleare è vigilata dal Presidente.
 
Art.  14 Il Comitato Direttivo dura in carica fino a quattro anni ed è automaticamente riconfermato fino a parere sfavorevole da parte dell' Assemblea dei Soci.
 
Art.  15  L' Associazione realizza i propri fini traendo i mezzi dalle quote sociali, dalle attività svolte nel rispetto delle leggi e dalle offerte volontarie; nulla di compenso monetario è dovuto ai Soci che prestano la propria attività organizzativa ai fini del buon andamento dell' Associazione.
 
Art.  16  L' esercizio finanziario decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno il cui bilancio è approvato nella prima seduta assembleare successiva ( sia il bilancio consuntivo relativo all' anno precedente nonchè quello di previsione per l' anno successivo ). Utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi e riserve di capitale durante la vita dell' organizzazione associativa non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte integrante della medesima ed unitaria struttura come impone la lettera D del DL 460/97.
 
Art.  17  E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art.  18  In caso di scioglimento dell' Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere esclusivamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, organismo istituto con D.P.C.M. del 26 Dicembre 2000 ( in G.U. n. 229 del 30 Settembre 2000 ), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art.  19  Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile.

Iscritta all' anagrafe delle ONLUS con effetto dal 23.11.2009, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, come da comunicazione Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio,  del 22.12.2009, prot. num. 81490

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